Si riportano alcuni stralci della nota ministeriale prot 0001990 del 5.11.2020 avente con oggetto ‘’ DPCM del 3.11.2020’’:
‘’L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
….
Vanno altresì preservate le realtà relative alla scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, per i quali è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza.’’
La presente integra e aggiorna il Piano di sicurezza dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Corso
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 della L. 39/1993
In allegato la Circolare n. 75 avente per oggetto: DPCM del 3.11.2020.
